GENTILEZZA, LEALTA’ E DIRITTI
di Giovanni Cordini

Devo confessare che quando mi è stato proposto di partecipare a questo incontro ho avuto qualche perplessità in quanto non avevo immediatamente focalizzato l’interesse che il tema della “gentilezza” potesse suscitare dal punto di vista del giurista. Sono veramente grato alla cortese insistenza dell’infaticabile promotrice di questo encomiabile evento, Donatella Rampado, Presidentessa dell’Associazione AssoSinderesi in quanto sono stato indotto da Lei ad una riflessione che ha fatto emergere alcuni spunti d’interesse. I termini “gentiluomo” e “gentildonna” sembrano far parte di un bagaglio etimologico e culturale che appartiene ad altra epoca, soprattutto prestando attenzione al linguaggio che contraddistingue molti nostri contemporanei e non solo i più giovani. Prestando attenzione, poi, allo stile e ai toni che caratterizzano, in genere, il pubblico dibattito su tematiche politiche e sociali discusse nel web e in televisione la gentilezza sembra decisamente bandita perciò chi dovesse attenersi ad un canone di gentilezza, con poche eccezioni, sarebbe ben presto espunto dal confronto. Non è il caso di sottolineare, dato che si rileva “icto oculi”, come nella comunicazione di massa, di regola, il linguaggio, gli atteggiamenti, il confronto dialettico siano, oggi, quanto mai distanti da ogni idea di gentilezza. I soli esempi tratti dai dibattiti televisivi e dai confronti politici rendono evidente l’obsolescenza della “gentilezza” che oggigiorno sembra una “rara avis”. Il comportamento gentile sembrerebbe relegato nell’ideale soffitta in cui sono conservati i reperti del passato a favore del confronto rude, del vaniloquio incessante e del turpiloquio ricorrente. Proprio per queste ragioni il tema assegnato ai relatori “Don’t worry, be kind. L’etica della gentilezza come chiave del successo” mi sembra particolarmente importante e spero che possa suscitare qualche interesse anche l’intervento affidato ad un giurista.

Il Dott. Cordini è stato relatore all'evento "Don't worry be kind, l'etica della gentilezza come chiave del successo.
Titolo del suo intervento "Gentilezza e Diritti"
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Ancora oggi, in effetti, è possibile rinvenire dei riferimenti giuridici che richiamano alla mente questo concetto. I “gentlemen’s agreements” (accordi tra gentiluomini), ad esempio, sono ancora presenti nella “common law” e trovano spazio anche nella giurisprudenza. Gli stessi Stati, nello stipulare accordi internazionali, possono ricorrere a forme di soft law per affidare l’esecuzione e il rispetto dei patti alla lealtà dei contraenti, così che il diritto internazionale sembra aver conservato qualche aspetto che si potrebbe ricondurre al concetto che qui stiamo svolgendo. Alla “lealtà istituzionale”, che comporta anche una sorta di gentilezza nei comportamenti istituzionali, si riferiscono diverse configurazioni proprie del diritto costituzionale, soprattutto nelle relazioni non scritte che, oltre al cerimoniale, regolano i rapporti inter-istituzionali: ad esempio le relazioni di Monarchi e Capi di Stato con i Primi Ministri e con gli altri organi costituzionali. Ricordo un episodio che rende evidente quanto possa riuscire decisivo questo sentimento di “lealtà istituzionale”. Qualche tempo fa suscitò scalpore il suicidio di un’infermiera dell’ospedale dove era ricoverata la moglie del nipote della Regina Elisabetta II. Questa infermiera era stata ingannata da due disc-jockey di una radio australiana che le fecero credere di ricevere una telefonata dalla Regina e dal figlio, il Principe Carlo per informarsi, rispettivamente, sulle condizioni di salute della nipote e nuora ricoverata in quella clinica, in seguito alla gravidanza. Il rimorso per avere violato la privacy della famiglia reale fornendo, sia pure in seguito all’inganno in cui era incorsa, delle informazioni personali l’indusse al gesto estremo. Questo triste episodio dimostra quanto la lealtà violata possa incidere sul comportamento soggettivo.

La gentilezza, che ho definito “istituzionale”, può assumere importanza nello svolgersi di diverse prassi che si riscontrano nell’ambito dei rapporti interpersonali tra personalità investite d’importanti incarichi costituzionali. Si potrebbe, qui, fare cenno alle relazioni interpersonali che intercorrono tra il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio e i Ministri, i Presidenti delle Camere, il Presidente della Corte Costituzionale e così via. Un altro profilo d’interesse può avere per oggetto il tema dei rapporti tra lo Stato e le Regioni. In questo caso, il richiamo alla “leale cooperazione” tra lo Stato e le Regioni, evocato anche dall’art. 120 della nostra Costituzione ed esplicitato dalla giurisprudenza costituzionale costituisce un vero e proprio indirizzo a cui devono conformarsi le relazioni tra i vertici istituzionali statuali e i rappresentanti degli Enti territoriali. In quest’ultimo caso, infatti, si fa riferimento ad un’esigenza di reciproco “rispetto istituzionale dei ruoli che sono attribuiti a diversi soggetti pubblici”. La lealtà, di cui si parla, può risultare importante per l’ordinato svolgersi dei rapporti tra le istituzioni poste al vertice di un ordinamento e per l’esercizio delle competenze distribuite tra organi centrali ed autonomie. In occasione della pandemia che ha coinvolto tutti gli Stati del Globo abbiamo potuto verificare quanto queste regole, relative al rispetto dei ruoli, possano essere rilevanti al fine di poter svolgere, con efficacia, in un contesto di eccezione, le funzioni assegnate a ciascun soggetto istituzionale.

Scendendo ora dai rami più alti del rigoglioso albero dei diritti possiamo cercare di ritrovarci, con il pensiero, nell’ideale piazza di un qualunque antico mercato. In questo caso, alcuni “uomini leali” stipulano i patti mercantili con la sola stretta di mano, confidando l’uno sull’altro in base di antiche regole di convivenza. Oggi, quella stretta di mano, stante la situazione di pericolo prodotta dalla circolazione del covid, non sarebbe conveniente, ma il patto di lealtà tra gentiluomini che è sancito in base ad un antico rituale può ancora riuscire utile per la stipula e la validità giuridica del contratto.

Il diritto dell’ambiente, al cui studio ho dedicato una parte rilevante del mio tempo, richiede sovente ai soggetti istituzionali (soprattutto in ambito internazionale ed europeo) il leale rispetto dei patti anche quando gli stessi non sono assistiti da specifiche sanzioni. Gli accordi recenti sul clima ad esempio, in molte circostanze, sembrano affidare l’applicazione agli Stati confidando sulla reciprocità delle regole e sulla lealtà dei comportamenti, al fine di assicurare il rispetto di quanto concordato. Se pure, in ambito giuridico, le sanzioni possono riuscire importanti, in molte circostanze, la convinta adesione dei soggetti interessati, l’impegno assicurato su base volontaria, il comportamento adesivo dei singoli, lo spontaneo rispetto delle regole da parte di ciascuno, riescono fattori decisivi per assicurare un adeguato livello di tutela, indipendentemente dalla minaccia della sanzione.

Concludendo, nonostante le iniziali perplessità, mi sembra che il giurista abbia qualche motivo per intervenire sul tema “gentilezza”, soprattutto per i profili della lealtà e del rispetto dei patti che interessano, da vicino, diverse competenze e che sono ancora essenziali ai fini della civile convivenza.

Giovanni Cordini, Professore Ordinario di Diritto dell’ambiente e del territorio, Università degli Studi di Pavia

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