In parole chiare, il decreto Cura italia per: piccole imprese, associazioni , famiglie, artisti, settore sportivo e professionisti

Articolo scritto dal Dr. Giacomo Annibaldis per Assosinderesi-
Dottore commercialista, revisore contabile e advisor in international fiscal law – Bari, Roma e Londra

Oggetto: Decreto “Cura Italia”.

Presento qui di seguito, in forma schematica ed esaustiva le misure più interessanti e più attinenti all’attività di imprese, associazioni e di professionisti, contenute nel D.L. di cui sopra, il cosiddetto “Cura Italia”, (in vigore dal 17 marzo 2020).

Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

Ai liberi professionisti titolari di partita iva nonché ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in attività alla data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo
pari a € 600.

Questa indennità:

  • non concorre alla formazione del reddito;
  • è erogata dall’INPS, previa domanda.

(Art. 27 D.L. n. 18 del 17/03/2020)

Disposizioni in materia di terzo settore

Adeguamento degli statuti degli enti non profit prorogato dal 30 giugno al 31 ottobre 2020.

Per l’anno 2020, le Onlus (Art. 10, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460), le organizzazioni di volontariato (L. 11 agosto 1991, n. 266) e le associazioni di promozione sociale (Art. 7 della L. 7 dicembre 2000, n. 383), per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all’interno del periodo emergenziale (6 mesi dal 31 gennaio 2020), possono approvare i propri bilanci entro il 31 ottobre 2020.

(Art. 35 D.L. n. 18 del 17/03/2020)

Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari

Il decreto Cura Italia, allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi, introduce una importante agevolazione a favore delle imprese che attuano interventi per la prevenzione dal rischio di contagio da Coronavirus nei luoghi di lavoro. Si prevede, infatti, l’erogazione alle imprese, tramite Invitalia, di contributi per l’acquisto di dispositivi e altri strumenti di protezione individuale, come le mascherine.

(Art. 43 D.L. n. 18 del 17/03/2020)

Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19

Al fine di garantire misure di sostegno a favore dei lavoratori dipendenti ed autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito un Fondo, denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” finalizzato a supportare le richieste da parte degli aventi diritto di una indennità, nel limite di spesa di 300 milioni di euro per l’anno 2020.

(Art. 44 D.L. n. 18 del 17/03/2020)

Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese

Il Decreto “Cura Italia” prevede la possibilità di sospendere il pagamento delle rate di mutui, finanziamenti e leasing in scadenza fino al 30 settembre 2020 e congela, fino alla stessa data, la possibile revoca delle aperture di credito e dei prestiti non rateali. Occorre che non si tratti di posizioni in sofferenza e che l’interessato presenti all’Istituto erogante apposita comunicazione corredata da una dichiarazione sostitutiva con la quale si autocertifica di aver subito carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

La misura è rivolta alle microimprese e alla piccole e medie imprese senza alcuna menzione alla categoria dei professionisti.

Tuttavia per la definizione di imprese il rimando è alla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 che di fatto include tutti gli operatori economici.

E, dunque, a stretta regola, l’agevolazione potrebbe essere estesa anche ai professionisti.

(Art. 56 D.L. n. 18 del 17/03/2020)

Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese – Rimessione in termini per i versamenti

I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.

(Art. 60 D.L. n. 18 del 17/03/2020)

Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese – Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria

E’ prevista la sospensione dal 2 marzo al 30 aprile dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i seguenti soggetti:

  1. imprese turistico ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator;
  2. federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
  3. soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
  4. soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
  5. soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
  6. soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
  7. soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
  8. soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
  9. soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
  10. aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
  11. soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
  12. soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
  13. soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
  14. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
  15. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
  16. soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
  17. le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 .

Per gli stessi soggetti il decreto “Cura Italia” prevede, altresì, la sospensione dei versamenti dell’Iva in scadenza nel mese di Marzo 2020.

La sospensione dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati, dei contributi previdenziali ed assistenziali, dei premi per l’assicurazione obbligatoria e dell’iva opera a prescindere dal volume dei ricavi conseguiti nel periodo d’imposta 2019.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in una unica soluzione entro il 31 maggio 2020, o rate, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dalla stessa data.

La sospensione si allunga di un mese (30 giugno 2020) per le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche.

(Art. 61 D.L. n. 18 del 17/03/2020).

Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese – Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi

 Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

Detti adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Restano fermi i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020 (31 Marzo 2020).

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi nel 2019 non superiori a € 2 milioni, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi:

  1. a) alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  2. b) all’IVA;
  3. c) ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a € 400.000 nel periodo di imposta 2019, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 marzo 2020, non sono assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi

(Art. 62 D.L. n. 18 del 17/03/2020).

Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

Per il periodo d’imposta 2020, è attribuito un credito d’imposta, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di € 20.000.

Con decreto interministeriale, da assumere entro 30 gg. dal 17 marzo 2020, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta.

(Art. 64 D.L. n. 18 del 17/03/2020)

 

Credito d’imposta per botteghe e negozi

Ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 (Commercio al dettaglio per vendita di generi alimentari e di prima necessità) e 2 (Servizi per la persona) del D.P.C.M. 11 marzo 2020, che sono stati autorizzati a rimanere aperti ed è utilizzabile solo in compensazione.

(Art. 65 D.L. n. 18 del 17/03/2020)

Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori

Sono sospesi, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori; sono altresì sospesi i termini per fornire risposta alle istanze di interpello e adempimenti relativi.

(Art. 67 D.L. n. 18 del 17/03/2020)

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione

Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, da avvisi di accertamento esecutivo emesso dall’Agenzia delle Entrate nonché dagli avvisi di addebito dell’Inps, atti di accertamento emessi dalle Dogane e ingiunzioni di pagamento degli enti locali.

Viene precisato che i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione “entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”, ovvero entro il 30 giugno 2020.

E’ previsto inoltre il differimento al 31 maggio 2020, del versamento del 28 febbraio 2020 relativo alla “Rottamazione-ter”, così come quello del 31 marzo 2020, previsto dalla c.d. misura “Saldo e stralcio”, di cui all’articolo 1, comma 190, L. 145/2018.

(Art. 68 D.L. n. 18 del 17/03/2020)

Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo

Al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo, sono stati istituiti due Fondi con una dotazione complessiva di 130 milioni di euro per l’anno 2020, di cui 80 milioni di euro per la parte corrente e 50 milioni di euro per gli interventi in conto capitale.

La modalità di ripartizione e assegnazione del Fondo sarà sancita entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto “Cura Italia”, attraverso un’ordinanza del Ministro per i Beni e Attività Culturali.

(Art. 89 D.L. n. 18 del 17/03/2020)

Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.

I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

(Art. 95 D.L. n. 18 del 17/03/2020)

Indennità collaboratori sportivi

E’ prevista un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro per i rapporti di collaborazione già in essere alla data del 23 febbraio 2020 “con federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche” di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

L’indennità sarà riconosciuta da Sport e Salute S.p.A.

Le modalità di presentazione delle domande saranno individuate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con l’Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dal 17 marzo 2020, data di pubblicazione del decreto “Cura Italia”. Con lo stesso decreto verranno definiti i criteri di gestione del fondo e le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.

(Art. 96 D.L. n. 18 del 17/03/2020)